1. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni»;
b) al comma 2 le parole: «con la reclusione non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a tre anni»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale».